Cosa prevede la legge
L'art. 19-bis del D.L. 148/2017 consente ai genitori, ai tutori e agli affidatari dei minori di 14 anni di autorizzare la scuola a farli uscire da soli al termine delle lezioni, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia e del contesto. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità legata alla vigilanza nel momento dell'uscita.
La stessa norma permette di autorizzare l'uso autonomo dello scuolabus, esonerando il gestore del servizio dalla vigilanza alla salita, alla discesa e durante la sosta alla fermata.
Come e quando consegnarla
Si consegna in segreteria o al coordinatore di classe, di solito all'inizio dell'anno scolastico, insieme alle copie dei documenti di identità dei genitori. Vale per l'anno indicato e va rinnovata ogni anno; puoi revocarla in qualsiasi momento per iscritto.
Alcune scuole accettano la consegna tramite registro elettronico o email: verifica sul sito dell'istituto. Se la scuola ha un proprio modulo, è preferibile usare quello.
Errori da evitare
- Firma di un solo genitore senza spiegazione: la scuola può chiedere anche la seconda firma.
- Autorizzazione generica per uscite anticipate o attività pomeridiane: la norma riguarda l'uscita al termine delle lezioni; per altri casi chiedi alla scuola come procedere.
- Dimenticare di aggiornarla se cambiano il tragitto, la residenza o le condizioni del minore.
Domande frequenti
Da che età un bambino può uscire da solo da scuola?
La legge non fissa un'età minima: sono i genitori a valutare età, autonomia e contesto. Sotto i 14 anni serve però l'autorizzazione scritta; la scuola può comunque segnalare situazioni che ritiene non adeguate.
Vale anche alla scuola primaria?
La norma riguarda i minori di 14 anni senza distinguere tra primaria e secondaria. In pratica viene usata soprattutto alle medie; alla primaria alcune scuole la accettano solo per le classi più alte.
Serve la firma di entrambi i genitori?
Di solito sì, anche per i genitori separati, perché è una scelta che riguarda la sicurezza del figlio. Se firma un solo genitore, chiedi alla segreteria se basta una dichiarazione di accordo con l'altro.
Cosa cambia rispetto alla delega di ritiro?
Con la delega indichi un adulto che viene a prendere il figlio. Con l'autorizzazione all'uscita autonoma il figlio esce da solo, senza nessun adulto.
Riferimenti normativi
- D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19-bis, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
- Codice civile, art. 316 (responsabilità genitoriale)
- Codice civile, art. 2048 (responsabilità dei precettori)
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