I requisiti, uno per uno
L'esenzione è prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 244/2007, e dal 2020 la soglia di reddito è fissata stabilmente a 8.000 euro dalla legge 160/2019. Servono insieme queste condizioni:
- età: 75 anni compiuti entro il 31 gennaio per l'esenzione di tutto l'anno, oppure dal 1° febbraio al 31 luglio per il solo secondo semestre
- reddito: il tuo, sommato a quello del coniuge o dell'unito civilmente, nell'anno precedente non supera 8.000 euro
- convivenza: in casa non vivono altre persone con un reddito proprio, a parte il coniuge e collaboratori domestici, colf e badanti
- televisore: solo nell'abitazione di residenza; se l'apparecchio si trova in un'altra casa l'esenzione non spetta
Per esempio, chi compie 75 anni il 10 dicembre di un anno o il 10 gennaio del successivo è esente per tutto quel secondo anno; chi li compie il 10 febbraio è esente da luglio.
Quale reddito conta
Secondo le istruzioni del modello, si sommano i redditi tuoi e del coniuge dell'anno prima di quello dell'esenzione: il reddito imponibile della dichiarazione dei redditi (o della Certificazione Unica, per chi non presenta la dichiarazione), i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta come gli interessi di conti, BOT e altri titoli di Stato, le retribuzioni pagate da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e Santa Sede, e i redditi esteri non tassati in Italia.
Non si contano i redditi esenti da Irpef (per esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni di invalidità civile), il TFR e le sue anticipazioni, il reddito della casa di abitazione principale con le pertinenze e i redditi a tassazione separata. Nel modello barri la casella degli 8.000 euro; quella dei 6.713,98 euro riguarda solo le esenzioni chieste per il 2017 o anni precedenti.
Come si compila e come si spedisce
Nella sezione I indichi l'anno da cui chiedi l'esenzione, barri la casella «di non essere coniugato/a» oppure scrivi il codice fiscale del coniuge convivente, e scegli la soglia di reddito. Le altre affermazioni (televisore solo nella residenza, nessun convivente con reddito) le dichiari firmando: se non sono vere non puoi presentare il modello, e la dichiarazione falsa ha conseguenze penali. La sezione II si usa da sola, quando i requisiti vengono meno.
Il modello non si invia con un servizio online: le istruzioni prevedono la raccomandata senza busta all'Ufficio Canone TV di Torino, con la copia del documento d'identità, la PEC con il file firmato digitalmente all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, oppure la consegna di persona in un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
Dopo l'invio: bollette, rimborsi e variazioni
Non c'è un termine per presentare la dichiarazione e non va ripetuta ogni anno finché i requisiti restano. Se il canone ti viene addebitato in bolletta, per le dichiarazioni inviate entro il 15 del mese l'addebito di norma si interrompe dalla rata del mese successivo, per quelle inviate dopo dal secondo mese successivo; puoi sempre pagare la bolletta solo per la quota dell'energia.
Se hai già pagato il canone pur avendo i requisiti, l'Agenzia pubblica un modello di rimborso per gli over 75 che contiene anche questa dichiarazione; se il canone è stato pagato in bolletta, in alternativa, dopo aver presentato la dichiarazione puoi chiedere il rimborso con il modello per il canone in bolletta indicando il codice 1. Quando i requisiti vengono meno presenti la sezione II: chi ha un'utenza elettrica si vede addebitare le rate scadute nella prima bolletta utile, chi non ce l'ha paga il canone con il modello F24.
Domande frequenti
Compio 75 anni a marzo: da quando non pago il canone RAI?
Dal secondo semestre dello stesso anno, cioè da luglio, se hai gli altri requisiti e presenti la dichiarazione. L'esenzione per l'intero anno spetta solo se i 75 anni si compiono entro il 31 gennaio.
La pensione di mia moglie conta nel limite degli 8.000 euro?
Sì: il limite riguarda il reddito tuo sommato a quello del coniuge (o dell'unito civilmente) nell'anno precedente. Restano fuori i redditi esenti da Irpef, il TFR, la casa di abitazione principale e i redditi a tassazione separata.
Con la badante convivente ho ancora diritto all'esenzione dal canone?
Sì. Collaboratori domestici, colf e badanti non fanno perdere l'esenzione anche se conviventi e con un reddito proprio. La perdi invece se convivi con un figlio o un altro familiare, diverso dal coniuge, che ha un reddito proprio.
Devo rifare la domanda di esenzione per gli over 75 ogni anno?
No. Una volta presentata, l'esenzione prosegue negli anni successivi senza nuove dichiarazioni, finché restano i requisiti. Se li perdi devi comunicarlo con la sezione II dello stesso modello.
Posso mandare il modulo per l'esenzione over 75 online?
Non con un servizio web: le modalità indicate dall'Agenzia sono la raccomandata senza busta all'Ufficio Canone TV di Torino con la copia del documento, la PEC con firma digitale e la consegna a mano in un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi e fonti
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 132
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 355 (soglia di 8.000 euro dal 2020)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47, 75 e 76
- Agenzia delle Entrate: canone TV, cittadini ultrasettantacinquenni
- Istruzioni per la compilazione del modello di esenzione (PDF)
- Agenzia delle Entrate: Canone TV, modelli e istruzioni
- Agenzia delle Entrate: risposte alle domande frequenti sul canone TV
Modello fornito gratuitamente a scopo informativo: non costituisce consulenza legale e le informazioni riportate non sono garantite. Verifica sempre i requisiti con l'ufficio o l'ente destinatario. Note legali. Hai trovato un errore? Segnalacelo.
