Chi può chiedere l'accesso agli atti
L'accesso documentale della legge 241/1990 spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e ai documenti che chiede. In pratica devi spiegare perché quei documenti ti riguardano: sei il vicino che vuole verificare un permesso edilizio, il candidato escluso da un concorso, il destinatario di un provvedimento, il contribuente coinvolto in un procedimento.
Non è ammessa una richiesta generica finalizzata a un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione: per quello esiste l'accesso civico.
Accesso documentale o accesso civico?
- Accesso documentale (L. 241/1990): serve un interesse qualificato e va motivato, ma consente di ottenere anche documenti riservati che ti riguardano.
- Accesso civico semplice (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013): si chiede la pubblicazione di documenti che l'amministrazione era obbligata a pubblicare sul proprio sito e non ha pubblicato.
- Accesso civico generalizzato, il cosiddetto FOIA (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013): chiunque può chiedere dati e documenti senza motivare, ma l'amministrazione può negarli per tutelare interessi pubblici o privati, come la riservatezza di terzi.
Se non hai un interesse personale ma vuoi solo conoscere come l'amministrazione ha agito, l'accesso civico generalizzato è di solito la strada giusta.
Tempi, costi e cosa fare in caso di rifiuto
L'amministrazione deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Se ci sono controinteressati (per esempio la persona a cui si riferiscono i documenti) l'amministrazione li avvisa e possono presentare opposizione motivata.
La presa visione è gratuita; per le copie si paga il costo di riproduzione e, per le copie conformi, l'imposta di bollo. Se passano 30 giorni senza risposta la richiesta si intende respinta: entro i 30 giorni successivi puoi presentare ricorso al TAR oppure chiedere il riesame al difensore civico (per gli enti locali e regionali) o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (per le amministrazioni statali).
Domande frequenti
Come si invia l'istanza di accesso agli atti?
Puoi consegnarla all'ufficio protocollo dell'ente o inviarla per PEC o raccomandata A/R. Molti enti hanno anche un proprio modulo o uno sportello online: verifica sul sito dell'amministrazione.
Devo allegare il documento di identità?
Sì, se non firmi davanti all'impiegato. In caso di invio via PEC la copia del documento identifica il richiedente.
L'amministrazione può rifiutare?
Sì, in alcuni casi: per esempio se manca un interesse qualificato o se i documenti rientrano tra quelli esclusi dall'accesso (art. 24 L. 241/1990). Il rifiuto, la limitazione o il differimento devono essere motivati.
Posso usare questo modulo per l'accesso agli atti di un concorso o della scuola?
Sì. Indica con precisione i documenti (verbali, griglie di valutazione, elaborati) e il tuo interesse, per esempio la tua posizione in graduatoria o la valutazione di tuo figlio.
Riferimenti normativi
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22-25
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (regolamento sull'accesso)
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 5 (accesso civico)
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