Cosa si può autocertificare con l'art. 46
L'art. 46 del D.P.R. 445/2000 contiene un elenco preciso di stati, qualità personali e fatti che si possono dichiarare al posto del certificato. I più usati:
- data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;
- stato civile, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita di un figlio, decesso del coniuge, di un ascendente o di un discendente;
- titolo di studio, esami sostenuti, qualifiche professionali e abilitazioni;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da una pubblica amministrazione;
- situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi, codice fiscale e partita IVA;
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato, di studente, di casalinga;
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali a proprio carico.
Ciò che non è in elenco (per esempio un fatto che riguarda un'altra persona o una situazione di fatto, come il domicilio) si dichiara invece con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47).
Chi è obbligato ad accettarla
Le pubbliche amministrazioni (Comuni, scuole statali, università, INPS, ASL…) e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere certificati e devono accettare l'autocertificazione (art. 15 della Legge 183/2011). Possono però verificare quanto dichiari.
Puoi presentarla anche ai privati, come banche, assicurazioni, notai o datori di lavoro privati: dal 2020 il D.P.R. 445/2000 vale anche per i documenti consegnati ai privati (art. 2). L'obbligo espresso di accettarla, però, la legge lo pone a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi (artt. 43 e 74): nella prassi un privato può chiederti il certificato, quindi chiedi prima. Il certificato si chiede al Comune o, per i dati anagrafici, si scarica gratis dall'ANPR con SPID o CIE.
Come compilarla e consegnarla
Scrivi la dichiarazione in modo preciso e completo, iniziando con «di…» (es. «di essere iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di Torino dal 12/03/2018 al n. 1234»). Puoi elencare più dati, uno per riga.
Firma e scarica il PDF. Se lo consegni di persona puoi firmare davanti all'impiegato; se lo invii per email, PEC o posta allega la copia di un documento di identità valido.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà?
L'autocertificazione (art. 46) sostituisce un certificato e riguarda solo i dati dell'elenco di legge. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47) serve per tutti gli altri stati, qualità e fatti di cui hai conoscenza diretta, anche se riguardano altre persone.
L'autocertificazione generica ha una scadenza?
Ha la stessa validità del certificato che sostituisce: per esempio 6 mesi per i certificati anagrafici, illimitata per dati che non cambiano come la nascita o il titolo di studio.
Serve la marca da bollo?
No. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
Posso usare l'autocertificazione con un datore di lavoro privato?
Sì, puoi presentarla anche a un privato (art. 2 del D.P.R. 445/2000). L'obbligo espresso di accettarla vale però per pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi: nella prassi il datore di lavoro privato può chiederti il certificato, quindi chiedi prima.
Cosa rischio se dichiaro il falso?
Le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale (art. 76 D.P.R. 445/2000) e fanno perdere i benefici ottenuti grazie alla dichiarazione (art. 75). Le amministrazioni fanno controlli, anche a campione.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 75 e 76
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 37 e 38 (bollo e sottoscrizione)
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15
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