Quando si usa la manleva
- Eventi e manifestazioni, gare amatoriali, corsi e attività sportive delle associazioni (ASD).
- Noleggio di biciclette, sci, kayak e altre attrezzature.
- Escursioni, uscite e centri estivi, anche con minori.
- Prestito di locali o spazi per una festa o un'attività.
Cosa la manleva non può fare
Non copre mai il dolo, la colpa grave e la violazione delle norme di sicurezza dell'organizzatore (art. 1229 c.c.). Se l'organizzatore è un'impresa o un professionista e chi firma è un consumatore, non può escludere la responsabilità per danni alla persona (art. 36 del Codice del Consumo). Il genitore che firma per un figlio non può rinunciare ai diritti del minore: la dichiarazione vale come informativa sui rischi e impegno del genitore.
Come renderla solida
- Descrivi l'attività e i rischi in concreto, non con formule generiche.
- Fai firmare due volte: la dichiarazione e, a parte, l'approvazione specifica della clausola di esonero (artt. 1341-1342 c.c.).
- Affiancala sempre a un'assicurazione: la manleva non sostituisce la copertura per gli infortuni e la responsabilità civile.
- Conserva il PDF firmato per tutta la durata dell'attività e dopo, finché un sinistro è possibile.
Domande frequenti
La manleva mi protegge sempre?
No. Copre i rischi propri dell'attività e i danni causati dal comportamento del partecipante. È nulla per dolo, colpa grave e violazione delle norme di sicurezza, e verso i consumatori non può escludere i danni alla persona.
Che differenza c'è tra manleva ed esonero di responsabilità?
L'esonero riguarda i rapporti tra le due parti: chi firma rinuncia a chiedere i danni per i rischi accettati. La manleva è l'impegno a tenere indenne l'altra parte dalle pretese di terzi. Nel linguaggio comune i due termini si usano insieme, e questo modulo contiene entrambi.
Vale se firma un genitore per il figlio?
Vale come informativa sui rischi e come impegno del genitore, ma non toglie al minore il diritto al risarcimento. Meglio la firma di entrambi i genitori.
Perché due firme?
Se il testo è un modulo preparato dall'organizzatore, le clausole che limitano la responsabilità devono essere approvate specificamente per iscritto (artt. 1341-1342 c.c.). La seconda firma serve a questo.
Riferimenti normativi
- Codice civile, artt. 1229, 1341, 1342, 2043, 2048 e 2050
- D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), artt. 33 e 36
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