Quando la comunicazione di cessione di fabbricato è ancora obbligatoria
L'art. 12 del D.L. 59/1978 impone a chi cede la proprietà o il godimento di un fabbricato, o ne consente l'uso esclusivo per più di un mese, di comunicarlo all'autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna.
Dal 2012 (D.L. 79/2012, convertito dalla L. 131/2012) la registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate assorbe questo obbligo: per un affitto o una compravendita registrati non serve inviarla. Resta invece utile, e di norma dovuta, quando il contratto non viene registrato, ad esempio per un comodato verbale o per un'ospitalità di lunga durata.
Inquilini e ospiti cittadini non UE
Se la persona che riceve l'immobile è cittadina di un Paese extra UE o apolide, si applica l'art. 7 del D.Lgs. 286/1998: la comunicazione va fatta entro 48 ore anche per un'ospitalità gratuita o con contratto registrato. In questo caso usa la dichiarazione di ospitalità, che contiene i dati richiesti.
Dove consegnarla
- Alla Questura o al Commissariato di P.S. del luogo in cui si trova l'immobile.
- Dove non c'è un ufficio di Polizia di Stato, al Sindaco del Comune.
- A mano, con raccomandata A/R o, dove previsto, via PEC: molte Questure pubblicano sul proprio sito il modulo e le modalità di invio. Conserva la copia timbrata o la ricevuta.
Domande frequenti
La cessione di fabbricato serve se il contratto d'affitto è registrato?
No, per i cittadini italiani e UE la registrazione del contratto sostituisce la comunicazione. Per gli inquilini non UE resta dovuta la comunicazione prevista dall'art. 7 del Testo unico sull'immigrazione.
Entro quando va presentata?
Entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. L'omissione è punita con una sanzione amministrativa.
Serve per un comodato gratuito a un parente?
Se il comodato è scritto e registrato, la registrazione assorbe l'obbligo. Se è solo verbale e dura più di un mese, è prudente presentare la comunicazione.
Chi deve fare la comunicazione?
Chi cede l'immobile: il proprietario, oppure chi ne ha la disponibilità e lo cede a sua volta (ad esempio un inquilino che lo dà in uso esclusivo a un'altra persona, se consentito).
Riferimenti normativi
- D.L. 21 marzo 1978, n. 59, art. 12, convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191
- D.L. 20 giugno 2012, n. 79, art. 2, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 131
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 7
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