Scrittura privata e passaggio di proprietà: due cose diverse
Il contratto tra privati prova l'accordo: chi vende, chi compra, a che prezzo, in che stato e quando l'auto è stata consegnata. Il passaggio di proprietà vero e proprio si fa invece con l'atto di vendita (di solito la dichiarazione di vendita sul Documento Unico o sul certificato di proprietà) firmato dal venditore con firma autenticata.
Dopo l'autentica, la trascrizione al PRA e l'aggiornamento del documento di circolazione vanno chiesti entro 60 giorni (art. 94 del Codice della strada). Le agenzie di pratiche auto e gli STA dell'ACI o della Motorizzazione fanno tutto in giornata.
Cosa controllare prima di firmare
- Che il venditore sia l'intestatario (confronta il documento di circolazione con il suo documento d'identità).
- Una visura PRA del veicolo, per escludere fermi amministrativi o ipoteche.
- Che il numero di telaio sul documento corrisponda a quello impresso sull'auto.
- La revisione e il bollo: chiedi le ricevute degli ultimi pagamenti.
- Il pagamento: preferisci bonifico o assegno circolare, ed evita di consegnare l'auto prima di avere la certezza dell'incasso.
Multe e incidenti tra consegna e passaggio
Finché il passaggio non è trascritto al PRA, le multe vengono notificate all'intestatario. Indicare data e ora della consegna in questa scrittura permette al venditore di dimostrare che in quel momento l'auto era già dell'acquirente, comunicare i suoi dati come conducente e chiedergli il rimborso. Per questo conviene fare l'atto autenticato il prima possibile, idealmente lo stesso giorno della consegna.
Domande frequenti
Il contratto di vendita auto tra privati basta per il passaggio di proprietà?
No. Per trasferire la proprietà serve l'atto di vendita con la firma del venditore autenticata (STA, agenzia di pratiche auto, Comune o notaio) e la trascrizione al PRA entro 60 giorni. La scrittura privata resta utile come prova degli accordi.
Nella vendita tra privati c'è la garanzia?
Non c'è la garanzia legale di conformità prevista per chi compra da un professionista, ma resta la garanzia per i vizi del Codice civile (artt. 1490 e seguenti): i vizi vanno denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna. La clausola «visto e piaciuto» la limita, ma non copre i vizi taciuti in mala fede.
Chi paga il passaggio di proprietà?
Di solito l'acquirente, ma le parti possono accordarsi diversamente: indicalo nella scrittura.
Posso pagare l'auto in contanti?
Solo entro il limite di legge per l'uso del contante; oltre quella soglia serve un pagamento tracciabile come bonifico o assegno circolare.
Riferimenti normativi
- Codice civile, artt. 1470 e seguenti (vendita) e artt. 1490-1495 (garanzia per i vizi)
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 94
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