Cosa dice l'art. 67 delle disposizioni di attuazione
Ogni condòmino può partecipare all'assemblea tramite un rappresentante, purché munito di delega scritta. La delega a voce non vale. Il delegato può essere chiunque: un familiare, un vicino, un inquilino, un professionista. Non può però essere l'amministratore del condominio.
Se i condòmini sono più di venti, ogni delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e più di un quinto del valore dell'edificio (i millesimi). Se l'unità ha più proprietari, questi hanno diritto a un solo rappresentante, che designano tra loro.
La delega con indicazione di voto
Se vuoi decidere tu come votare, attiva le istruzioni di voto e riporta i punti come scritti nell'avviso di convocazione. Il delegato è tenuto a seguirle; se si discosta, la questione riguarda il rapporto tra te e lui, e di solito non rende invalida la delibera.
Come consegnarla
Il delegato porta la delega firmata all'assemblea, dove viene allegata o richiamata nel verbale. Puoi anche inviarla prima all'amministratore via email o PEC. Una foto inviata via WhatsApp è un mezzo fragile: meglio che il delegato abbia con sé l'originale o una copia leggibile con la tua firma.
Domande frequenti
Posso delegare l'amministratore?
No. Dalla riforma del condominio del 2012 l'art. 67 disp. att. c.c. vieta espressamente di conferire deleghe all'amministratore, per qualsiasi assemblea.
Quante deleghe può avere una persona?
Se i condòmini sono più di venti, un delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore dell'edificio. Nei condomini più piccoli la legge non fissa un limite, ma il regolamento può prevederne uno.
L'inquilino può partecipare all'assemblea con una delega?
Sì, il proprietario può delegare il proprio inquilino. Su alcune materie (riscaldamento e condizionamento) l'inquilino ha anche un diritto di voto proprio, previsto dalla legge sull'equo canone.
La delega deve avere la firma autenticata?
No, basta la firma del condòmino. Allegare una copia del documento di identità del delegante non è obbligatorio, ma aiuta a evitare contestazioni.
Riferimenti normativi
- Disposizioni di attuazione del Codice civile, art. 67 (rappresentanza in assemblea)
- Codice civile, art. 1136 (costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 10 (partecipazione del conduttore all'assemblea)
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