Cosa deve contenere il verbale
- Data, ora, luogo e tipo di assemblea, e se si tiene in prima o seconda convocazione.
- Nomi di presidente e segretario.
- Condòmini presenti, in proprio o per delega, con i rispettivi millesimi: serve a verificare il quorum.
- Per ogni punto: una sintesi della discussione, il testo della decisione e i voti, indicando nomi e millesimi di contrari e astenuti.
- Le dichiarazioni che i condòmini chiedono di mettere a verbale.
Le delibere vanno trascritte nel registro dei verbali tenuto dall'amministratore (art. 1136, ultimo comma, e art. 1130 c.c.).
Quorum e maggioranze in sintesi
L'art. 1136 c.c. fissa un quorum per la validità dell'assemblea (diverso in prima e in seconda convocazione) e una maggioranza per approvare le delibere, sempre calcolata sia per numero di condòmini presenti sia per millesimi. Alcune decisioni, come la nomina dell'amministratore, le liti, le innovazioni o le ricostruzioni, richiedono maggioranze più alte.
Prima di dichiarare approvata una proposta, controlla la maggioranza richiesta per quella materia: un errore rende la delibera impugnabile.
Dopo l'assemblea
Il verbale va comunicato ai condòmini assenti: per loro i 30 giorni per impugnare le delibere decorrono dalla comunicazione, mentre per dissenzienti e astenuti dalla data dell'assemblea (art. 1137 c.c.). Ogni condòmino può chiedere copia del verbale all'amministratore.
Domande frequenti
Chi firma il verbale dell'assemblea condominiale?
Il presidente e il segretario dell'assemblea. L'amministratore non è tenuto a firmarlo, salvo che sia stato nominato segretario.
Entro quanto tempo va inviato il verbale?
La legge non fissa un termine preciso, ma va inviato ai condòmini assenti in tempi ragionevoli: è dalla ricezione che per loro decorrono i 30 giorni per impugnare le delibere.
Il verbale si può scrivere dopo l'assemblea?
È preferibile redigerlo e leggerlo durante la riunione. Un verbale redatto successivamente è più facilmente contestabile: se non c'è alternativa, deve rispecchiare fedelmente quanto avvenuto ed essere firmato da presidente e segretario.
Cosa succede se l'assemblea è deserta?
Si redige un verbale di assemblea deserta, che attesta la mancanza del numero legale. In prima convocazione questo permette di tenere la seconda convocazione già fissata nell'avviso.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 1136 (costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)
- Codice civile, art. 1137 (impugnazione delle deliberazioni)
- Codice civile, art. 1130 (attribuzioni dell'amministratore, registro dei verbali)
- Disposizioni di attuazione del Codice civile, artt. 66 e 67
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