Cosa può chiedere il condòmino
L'art. 1130-bis c.c. permette ai condòmini e ai titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e di estrarne copia a proprie spese. L'art. 1129, comma 2, obbliga l'amministratore a indicare il luogo in cui sono custoditi i registri del condominio e i giorni e le ore in cui si possono consultare, ottenendone copia firmata previo rimborso della spesa.
Si può chiedere anche la rendicontazione periodica del conto corrente condominiale (art. 1129, comma 7). Non serve spiegare il motivo della richiesta: basta che non sia pretestuosa o tale da ostacolare la gestione.
Come inviarla
Invia la richiesta per PEC o raccomandata A/R, oppure consegnala a mano facendoti firmare una copia per ricevuta. Indica un recapito per la risposta e, se vuoi le copie, specifica se le preferisci in formato digitale: di solito costa meno.
Se l'amministratore non risponde
Manda un sollecito scritto. Il rifiuto ingiustificato o il ritardo prolungato può essere segnalato all'assemblea e, nei casi più gravi, rientra tra le irregolarità che possono giustificare la richiesta di revoca dell'amministratore. Per i passi successivi conviene rivolgersi a un'associazione di consumatori o di proprietari.
Domande frequenti
L'amministratore può rifiutarsi di mostrare i documenti?
Di regola no: il diritto di visione e copia è previsto dalla legge. Può però organizzare l'accesso in giorni e orari stabiliti e chiedere il rimborso dei costi delle copie.
Le copie dei documenti si pagano?
Sì, la copia è a spese del condòmino che la chiede. La semplice visione dei documenti nei giorni e negli orari indicati dall'amministratore non dovrebbe avere costi.
Anche l'inquilino può chiedere i documenti?
L'art. 1130-bis parla di titolari di diritti reali o di godimento, quindi anche l'inquilino può chiedere di vedere i giustificativi delle spese che paga. In ogni caso, la legge sull'equo canone gli riconosce il diritto di vedere i documenti delle spese accessorie.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 1129, commi 2 e 7 (registri e conto corrente condominiale)
- Codice civile, art. 1130-bis (rendiconto condominiale)
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 9 (oneri accessori, visione dei documenti da parte del conduttore)
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