Termini e modalità di invio
L'art. 66 disp. att. c.c. chiede che l'avviso, con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, sia comunicato almeno cinque giorni prima della data della prima convocazione, con raccomandata, PEC, fax o consegna a mano (con firma per ricevuta). La semplice email o un messaggio WhatsApp non sono tra i mezzi previsti, salvo che i condòmini interessati abbiano accettato altre modalità: per prudenza usa i mezzi della legge.
La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno solare della prima e deve svolgersi entro dieci giorni da essa (art. 1136 c.c.). Per questo molti avvisi fissano la prima convocazione in un orario «tecnico» e la seconda, quella reale, in un giorno successivo.
Chi può convocare l'assemblea
- L'amministratore, per l'assemblea ordinaria annuale (che approva il rendiconto) e ogni volta che lo ritiene necessario.
- Almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio possono chiedere all'amministratore di convocare un'assemblea straordinaria: se lui non provvede entro dieci giorni, possono convocarla direttamente.
- Se il condominio non ha un amministratore, ogni condòmino può convocare l'assemblea.
Ordine del giorno ed errori da evitare
L'assemblea può deliberare solo sugli argomenti indicati nell'avviso: scrivi ogni punto in modo chiaro e specifico, evitando voci generiche come «varie ed eventuali» per decisioni importanti. Se la partecipazione in videoconferenza è prevista (art. 66, ultimo comma, disp. att. c.c.), indica nell'avviso la piattaforma e l'orario di collegamento.
Domande frequenti
Quanti giorni prima va inviata la convocazione?
Almeno cinque giorni prima della data della prima convocazione: i giorni si contano rispetto alla ricezione dell'avviso da parte del condòmino, non all'invio. Conviene quindi spedire con qualche giorno di margine.
Si può convocare l'assemblea via email?
La legge prevede PEC, raccomandata, fax o consegna a mano. L'email ordinaria non dà prova della ricezione: usala solo se tutti i condòmini lo hanno accettato per iscritto, e per prudenza preferisci la PEC.
Cosa succede se un condòmino non viene convocato?
Le delibere sono annullabili su richiesta del condòmino non convocato regolarmente, che può impugnarle davanti al giudice entro 30 giorni (art. 1137 c.c.).
Chi firma la convocazione se non c'è l'amministratore?
In mancanza dell'amministratore ogni condòmino può convocare l'assemblea, firmando l'avviso a proprio nome. Con più di otto condòmini la nomina dell'amministratore è obbligatoria: è spesso il primo punto all'ordine del giorno.
Riferimenti normativi
- Disposizioni di attuazione del Codice civile, art. 66 (convocazione dell'assemblea)
- Disposizioni di attuazione del Codice civile, art. 67 (rappresentanza in assemblea)
- Codice civile, art. 1136 (costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)
- Codice civile, art. 1137 (impugnazione delle deliberazioni)
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