Cambi fornitore? Non serve la disdetta
Se vuoi solo passare a un altro fornitore di luce o gas, non inviare questa lettera: basta firmare il contratto con il nuovo fornitore, che comunica il recesso al vecchio per tuo conto e gestisce il passaggio senza interruzioni e senza interventi sul contatore. Una disdetta inviata per errore può portare alla chiusura del contatore e a costi e tempi per riattivarlo.
La disdetta (o recesso) serve invece in due casi: quando la fornitura non serve più e vuoi chiudere il contatore, per esempio dopo un trasloco o la vendita della casa, oppure quando il contratto deve passare a un'altra persona con la voltura, per esempio per il decesso dell'intestatario.
Un fornitore soprattutto digitale
Sorgenia gestisce gran parte delle pratiche online, dall'area clienti e dall'app. Verifica lì se puoi chiedere cessazione o voltura direttamente; la lettera firmata resta utile come prova scritta o quando la procedura online non è disponibile, per esempio se scrivi per un intestatario deceduto.
Se hai anche la fibra Sorgenia, è un contratto distinto da luce e gas: per chiuderla usa la lettera di disdetta generica dei servizi.
Ripensamento entro 14 giorni
Se hai sottoscritto Sorgenia online o per telefono e cambi idea, puoi esercitare il ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (art. 52 Codice del consumo). Scegli «ripensamento entro 14 giorni» e indica la data di conclusione. Se il passaggio non è ancora avvenuto, di solito la fornitura resta al fornitore precedente; se è già avvenuto, verifica con Sorgenia come rientrare dal vecchio fornitore o sceglierne un altro.
Domande frequenti
Come disdire Sorgenia per decesso dell'intestatario?
Spunta l'opzione per l'intestatario deceduto, inserisci i suoi dati e scegli tra cessazione e voltura, allegando il certificato di morte o una dichiarazione sostitutiva.
Devo disdire Sorgenia se passo a un altro fornitore?
No: il nuovo fornitore gestisce il passaggio e il recesso da Sorgenia.
La disdetta Sorgenia ha dei costi?
Per i clienti domestici di regola non ci sono penali per il recesso. Fa eccezione la luce Sorgenia con un'offerta a prezzo fisso e a durata determinata, o con il prezzo fisso bloccato per un periodo: qui il fornitore può prevedere un onere di recesso anticipato, solo se è indicato chiaramente nel contratto e lo hai approvato, in misura proporzionata alla perdita che subisce e al massimo fino alla scadenza del prezzo fisso; non vale per il gas né per le offerte a prezzo variabile o misto, e decade se nel frattempo il fornitore ha modificato unilateralmente le condizioni (delibera ARERA 302/2016/R/com, Allegato A, art. 6.6). Possono inoltre esserci contributi per disattivazione o voltura: verifica nelle condizioni dell'offerta.
Riferimenti normativi
- Delibera ARERA 302/2016/R/com e successive modifiche (recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas)
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), artt. 52 e 56
- Codice civile, art. 1373 (recesso unilaterale)
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