Chi deve usare la procedura online (e chi no)
La regola generale (art. 26 del D.Lgs. 151/2015) è che i dipendenti del settore privato si dimettono solo con il modulo telematico del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID o CIE dal portale lavoro.gov.it, oppure facendosi assistere gratuitamente da un patronato, un sindacato, un consulente del lavoro o un'altra sede abilitata. Il modulo arriva via PEC al datore di lavoro e all'Ispettorato.
Sono esclusi dalla procedura telematica, tra gli altri: - il lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter); - i dipendenti delle pubbliche amministrazioni; - le dimissioni firmate in una sede protetta (sede sindacale, commissioni di certificazione, Ispettorato); - le lavoratrici e i lavoratori genitori nei periodi protetti, per i quali è prevista la convalida presso l'Ispettorato del lavoro.
In questi casi la lettera firmata, consegnata a mano con firma per ricevuta o inviata con raccomandata A/R o PEC, è il modo corretto per dimettersi.
Periodo di prova: una circolare del Ministero del Lavoro del 2016 lo escludeva dalla procedura online, ma la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24991 dell'11 settembre 2025) ha ritenuto che le esclusioni previste dalla legge siano tassative e che la procedura telematica, con la revoca entro 7 giorni, valga anche durante la prova. Per prudenza, se sei in prova presso un datore privato, dimettiti con la procedura online.
Il preavviso
Chi si dimette deve rispettare il preavviso fissato dal contratto collettivo, che varia in base al settore, al livello e all'anzianità. Se non lo rispetti, il datore di lavoro può trattenere dalle ultime spettanze un'indennità pari alla retribuzione dei giorni di preavviso mancanti. Il datore può anche rinunciare al preavviso: in quel caso conviene chiederglielo per iscritto.
Il preavviso non è dovuto in caso di dimissioni per giusta causa, cioè per un fatto così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto (art. 2119 del Codice civile), come il mancato pagamento ripetuto dello stipendio.
Colf e badanti
Per il lavoro domestico basta la lettera firmata dal lavoratore e consegnata al datore di lavoro, che poi comunica la cessazione all'INPS. La durata del preavviso è indicata nel contratto collettivo del lavoro domestico e dipende dall'anzianità e dall'orario settimanale.
Domande frequenti
Posso dimettermi con una semplice lettera?
Solo se rientri nei casi esclusi dalla procedura telematica, come lavoro domestico e pubblico impiego. Se sei dipendente di un datore di lavoro privato, la lettera può accompagnare le dimissioni ma non le sostituisce: senza il modulo online le dimissioni non sono efficaci.
Posso revocare le dimissioni?
Le dimissioni telematiche possono essere revocate, con la stessa procedura, entro 7 giorni dall'invio. Per le dimissioni su carta valgono le regole generali e conviene accordarsi con il datore di lavoro.
Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
Di norma no: la NASpI spetta in caso di perdita involontaria del lavoro. Fanno eccezione, tra gli altri, le dimissioni per giusta causa e quelle durante il periodo tutelato di maternità.
Cosa sono le dimissioni per fatti concludenti?
Dal 2025, se il lavoratore resta assente senza giustificazione oltre il termine previsto dal contratto collettivo (o, in mancanza, oltre 15 giorni), il datore di lavoro può comunicarlo all'Ispettorato e il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore. Non è un modo alternativo per dimettersi: comporta di regola la perdita della NASpI.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 26 (dimissioni telematiche)
- D.M. 15 dicembre 2015 (modalità di trasmissione)
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 55 (convalida per lavoratori genitori)
- Codice civile, artt. 2118 e 2119 (preavviso e giusta causa)
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203, art. 19 (dimissioni per fatti concludenti)
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