Messa in mora o diffida ad adempiere: quale scegliere
La messa in mora (art. 1219 c.c.) è la richiesta scritta di adempiere rivolta al debitore. Da quel momento decorrono gli interessi moratori sulle somme di denaro, il rischio della prestazione passa al debitore e la prescrizione si interrompe. Il contratto resta in piedi: vuoi ottenere quanto ti spetta.
La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) si usa nei contratti a prestazioni corrispettive quando, in caso di mancato adempimento, preferisci liberarti del contratto. Deve dare un termine non inferiore a 15 giorni (salvo accordi diversi o tempi più brevi giustificati dalla natura del contratto) e dichiarare che, scaduto il termine, il contratto sarà risolto. Se l'altra parte non adempie, la risoluzione avviene di diritto, senza bisogno di una sentenza.
Come inviarla
La lettera deve arrivare al destinatario in un modo che si possa provare: raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC, se il destinatario ne ha una. Conserva ricevuta e copia firmata. Il termine per adempiere decorre dal ricevimento.
Descrivi i fatti in modo preciso e senza toni offensivi: la lettera potrà essere prodotta in un eventuale giudizio.
Dopo la scadenza
Se il termine scade senza risposta puoi rivolgerti a un avvocato per un decreto ingiuntivo (per i crediti documentati) o una causa ordinaria. In molte materie, come i contratti bancari, assicurativi e le locazioni, prima della causa è obbligatorio tentare la mediazione. Per le controversie di consumo esistono anche procedure di conciliazione gratuite o a basso costo.
Domande frequenti
Serve un avvocato per inviare una diffida?
No. Chiunque può inviare una messa in mora o una diffida ad adempiere a proprio nome. La lettera di un avvocato può avere un effetto più persuasivo, ma non è obbligatoria.
Quanto tempo devo concedere?
Per la messa in mora la legge non fissa un termine minimo: indicane uno ragionevole. Per la diffida ad adempiere il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diverso accordo tra le parti o se la natura del contratto ne giustifica uno più breve.
La messa in mora interrompe la prescrizione?
Sì: ogni atto scritto che costituisce in mora il debitore interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), che ricomincia a decorrere da capo.
Posso inviarla via email normale?
È sconsigliato, perché è difficile provare che sia stata ricevuta. Usa la PEC o la raccomandata A/R.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 1219 (costituzione in mora)
- Codice civile, art. 1224 (interessi moratori)
- Codice civile, art. 1454 (diffida ad adempiere)
- Codice civile, art. 2943 (interruzione della prescrizione)
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