Diffida ad adempiere e messa in mora: fac simile compilabile

La lettera di messa in mora intima formalmente a chi ti deve qualcosa di pagare o adempiere entro un termine; la diffida ad adempiere aggiunge l'avvertimento che, scaduto il termine, il contratto sarà risolto. È spesso il passo da fare prima di rivolgersi a un avvocato o al giudice.

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  • Aggiornato il 10 ottobre 2026

Un aiuto per compilare e firmare, non una consulenza. Le informazioni sono curate ma non garantite: per le questioni importanti, o se ci sono scadenze o diritti in gioco, affidati a un professionista e verifica con l'ufficio destinatario. Note legali

Campo obbligatorio

Tipo di lettera

La diffida ad adempiere serve se, in caso di inadempimento, vuoi sciogliere il contratto.

Mittente
Destinatario
Cosa ti è dovuto

Per la diffida ad adempiere almeno 15 giorni, salvo accordi diversi.

Luogo e data
Firma

Firma con il dito o con il mouse. Se la firma deve metterla un'altra persona, lascia vuoto il suo riquadro.

Il mittente

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Anteprima del documento

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Spett.le
______________________
______________________
______________________

Il/La sottoscritto/a ______________________, codice fiscale ________________, residente/con sede in ______________________,

PREMESSO CHE

  • tra lo/la scrivente e ______________________ è in essere il seguente rapporto: ____________________________________________;
  • a tutt'oggi risulta il seguente inadempimento: ____________________________________________;

ad adempiere esattamente alle obbligazioni sopra indicate entro e non oltre ________ giorni dal ricevimento della presente.

La presente vale anche quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 del Codice civile.

Distinti saluti.

______________________, __________

Il mittente

Anteprima

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Messa in mora o diffida ad adempiere: quale scegliere

La messa in mora (art. 1219 c.c.) è la richiesta scritta di adempiere rivolta al debitore. Da quel momento decorrono gli interessi moratori sulle somme di denaro, il rischio della prestazione passa al debitore e la prescrizione si interrompe. Il contratto resta in piedi: vuoi ottenere quanto ti spetta.

La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) si usa nei contratti a prestazioni corrispettive quando, in caso di mancato adempimento, preferisci liberarti del contratto. Deve dare un termine non inferiore a 15 giorni (salvo accordi diversi o tempi più brevi giustificati dalla natura del contratto) e dichiarare che, scaduto il termine, il contratto sarà risolto. Se l'altra parte non adempie, la risoluzione avviene di diritto, senza bisogno di una sentenza.

Come inviarla

La lettera deve arrivare al destinatario in un modo che si possa provare: raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC, se il destinatario ne ha una. Conserva ricevuta e copia firmata. Il termine per adempiere decorre dal ricevimento.

Descrivi i fatti in modo preciso e senza toni offensivi: la lettera potrà essere prodotta in un eventuale giudizio.

Dopo la scadenza

Se il termine scade senza risposta puoi rivolgerti a un avvocato per un decreto ingiuntivo (per i crediti documentati) o una causa ordinaria. In molte materie, come i contratti bancari, assicurativi e le locazioni, prima della causa è obbligatorio tentare la mediazione. Per le controversie di consumo esistono anche procedure di conciliazione gratuite o a basso costo.

Domande frequenti

Serve un avvocato per inviare una diffida?

No. Chiunque può inviare una messa in mora o una diffida ad adempiere a proprio nome. La lettera di un avvocato può avere un effetto più persuasivo, ma non è obbligatoria.

Quanto tempo devo concedere?

Per la messa in mora la legge non fissa un termine minimo: indicane uno ragionevole. Per la diffida ad adempiere il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diverso accordo tra le parti o se la natura del contratto ne giustifica uno più breve.

La messa in mora interrompe la prescrizione?

Sì: ogni atto scritto che costituisce in mora il debitore interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), che ricomincia a decorrere da capo.

Posso inviarla via email normale?

È sconsigliato, perché è difficile provare che sia stata ricevuta. Usa la PEC o la raccomandata A/R.

Riferimenti normativi

  • Codice civile, art. 1219 (costituzione in mora)
  • Codice civile, art. 1224 (interessi moratori)
  • Codice civile, art. 1454 (diffida ad adempiere)
  • Codice civile, art. 2943 (interruzione della prescrizione)

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