Cambi fornitore? Non serve la disdetta
Se vuoi solo passare a un altro fornitore di luce o gas, non inviare questa lettera: basta firmare il contratto con il nuovo fornitore, che comunica il recesso al vecchio per tuo conto e gestisce il passaggio senza interruzioni e senza interventi sul contatore. Una disdetta inviata per errore può portare alla chiusura del contatore e a costi e tempi per riattivarlo.
La disdetta (o recesso) serve invece in due casi: quando la fornitura non serve più e vuoi chiudere il contatore, per esempio dopo un trasloco o la vendita della casa, oppure quando il contratto deve passare a un'altra persona con la voltura, per esempio per il decesso dell'intestatario.
Acea Energia e Acea per l'acqua
Acea Energia vende luce e gas. Il servizio idrico è invece gestito da altre società del gruppo, diverse a seconda del territorio (per esempio Acea Ato 2 per Roma e diversi comuni della provincia). Questa lettera riguarda solo luce e gas: per chiudere o volturare l'acqua segui la procedura del gestore idrico indicato sulla bolletta dell'acqua.
Disdetta per decesso
Se l'intestatario è deceduto, un erede o un familiare può chiedere la voltura a proprio nome o a nome di chi continua ad abitare la casa, oppure la cessazione se la casa resta vuota. Spunta l'opzione dedicata e allega il certificato di morte o una dichiarazione sostitutiva. Verifica sul sito Acea se per la voltura è previsto un modulo dedicato.
Domande frequenti
Con la disdetta Acea Energia chiudo anche l'acqua?
No: l'acqua ha un contratto e un gestore separati. Controlla la bolletta dell'acqua per sapere a chi rivolgerti.
Si può fare la disdetta Acea luce online?
Di solito sì, dall'area clienti o dall'app. La lettera firmata è utile come prova scritta o quando scrivi per conto di un intestatario deceduto.
Devo disdire Acea se cambio fornitore?
No: per luce e gas il nuovo fornitore gestisce il passaggio e il recesso.
Riferimenti normativi
- Delibera ARERA 302/2016/R/com e successive modifiche (recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas)
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), artt. 52 e 56
- Codice civile, art. 1373 (recesso unilaterale)
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