Cambi fornitore? Non serve la disdetta
Se vuoi solo passare a un altro fornitore di luce o gas, non inviare questa lettera: basta firmare il contratto con il nuovo fornitore, che comunica il recesso al vecchio per tuo conto e gestisce il passaggio senza interruzioni e senza interventi sul contatore. Una disdetta inviata per errore può portare alla chiusura del contatore e a costi e tempi per riattivarlo.
La disdetta (o recesso) serve invece in due casi: quando la fornitura non serve più e vuoi chiudere il contatore, per esempio dopo un trasloco o la vendita della casa, oppure quando il contratto deve passare a un'altra persona con la voltura, per esempio per il decesso dell'intestatario.
Quale contratto Iren stai chiudendo
Il gruppo Iren offre luce e gas, in alcune zone il servizio idrico e, in altre, servizi di connettività internet. Sono contratti distinti, spesso con società diverse del gruppo: questa lettera riguarda la fornitura di luce e gas, venduta da Iren Mercato. Per l'acqua o per internet verifica sul sito Iren la procedura prevista.
Voltura per decesso
Se l'intestatario è deceduto e in casa resta un familiare, la voltura permette di mantenere la fornitura attiva cambiando solo l'intestatario. Indica come nuovo intestatario chi subentra (anche te stesso) e allega il certificato di morte o una dichiarazione sostitutiva. Verifica sul sito Iren se per la voltura è richiesto un modulo specifico.
Domande frequenti
Con la disdetta Iren chiudo anche l'acqua?
No: il servizio idrico ha un contratto separato. Controlla sulla bolletta dell'acqua quale società lo gestisce e segui la sua procedura.
Dove trovo il codice cliente Iren?
In alto nella bolletta e nell'area clienti, insieme ai codici POD (luce) e PDR (gas).
Serve la disdetta per passare da Iren a un altro fornitore?
No: il nuovo fornitore si occupa del passaggio e del recesso.
Riferimenti normativi
- Delibera ARERA 302/2016/R/com e successive modifiche (recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas)
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), artt. 52 e 56
- Codice civile, art. 1373 (recesso unilaterale)
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