Il DDT è obbligatorio?
Dal 1996 la vecchia bolla di accompagnamento è stata abolita e il DDT è diventato in generale facoltativo (D.P.R. 472/1996). In pratica resta indispensabile in due casi frequenti:
- Fattura differita: per le consegne documentate da DDT si può emettere un'unica fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972). Il DDT deve essere emesso al più tardi al momento della consegna o spedizione.
- Beni che viaggiano non a titolo di vendita: i beni trovati in luoghi diversi dalla sede dell'impresa si presumono venduti, salvo prova contraria (D.P.R. 441/1997). Un DDT con causale «conto visione», «conto lavorazione», «reso» o «comodato» è il modo più semplice per dimostrare che non c'è stata una cessione.
Cosa deve contenere
- Numerazione progressiva e data.
- Dati del mittente (cedente), del destinatario (cessionario) e dell'eventuale vettore.
- Natura, qualità e quantità dei beni.
- Causale del trasporto, quando non si tratta di una vendita.
- Colli, peso, aspetto esteriore, porto e data di inizio del trasporto sono indicazioni facoltative ma molto utili in caso di contestazioni con il trasportatore o il cliente.
Il prezzo non è obbligatorio: si indica nella fattura.
Quante copie e come conservarlo
Di solito si stampano almeno tre copie: una per il mittente, una che viaggia con la merce e resta al destinatario, una per il vettore. Il destinatario firma la copia del mittente per ricevuta. I DDT vanno conservati come gli altri documenti contabili, insieme alle fatture differite a cui si riferiscono.
Domande frequenti
Il DDT è ancora obbligatorio?
Non sempre. È facoltativo dal 1996, ma serve se vuoi emettere fattura differita e per dimostrare che i beni viaggiano per un motivo diverso dalla vendita, come conto visione, lavorazione o reso.
Come si fa un DDT di reso?
Seleziona la causale «reso», indica come mittente chi restituisce la merce e come destinatario il fornitore, e nel riferimento cita il DDT o la fattura originali.
Un privato può emettere un DDT?
Il DDT è un documento delle imprese. Un privato che spedisce o restituisce merce può comunque usare questo modulo come bolla di accompagnamento informale, ma senza valore fiscale.
Il DDT deve riportare il prezzo della merce?
No. Il prezzo va in fattura; nel DDT bastano descrizione e quantità dei beni.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, art. 1 (abolizione della bolla di accompagnamento e documento di trasporto)
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 4 (fattura differita)
- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 (presunzioni di cessione e di acquisto)
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