Quando serve la ricevuta di vendita da privato
Un privato non emette fattura: per documentare la vendita a un'azienda (ad esempio a un commerciante di usato, a un'officina o a un'impresa che acquista attrezzature) rilascia una ricevuta firmata. L'azienda la conserva come prova dell'acquisto e del prezzo pagato; il privato la conserva come prova dell'incasso.
Tra privati la ricevuta non è obbligatoria, ma è utile per entrambi. Se vuoi anche una dichiarazione più completa sulla lecita provenienza e sullo stato del bene, usa la dichiarazione di vendita tra privati.
IVA, bollo e tasse
- IVA: la vendita da parte di un privato è fuori campo IVA, perché manca l'esercizio di un'impresa o di una professione.
- Marca da bollo: di regola le ricevute di importo superiore a € 77,47 richiedono una marca da bollo da € 2, da applicare sull'originale. Verifica con l'acquirente se la richiede e chi la paga.
- Imposte sul reddito: vendere beni personali usati di norma non genera reddito. Se invece compri beni per rivenderli, anche occasionalmente, l'eventuale guadagno può essere un reddito diverso da dichiarare: verifica con un professionista.
Cosa non si vende con questa ricevuta
Auto, moto e altri veicoli registrati richiedono il passaggio di proprietà; immobili e quote societarie richiedono un atto notarile; metalli preziosi, armi e alcuni rifiuti hanno regole specifiche. Per questi beni la ricevuta da sola non basta.
Domande frequenti
Un privato può vendere a una ditta senza partita IVA?
Sì, se la vendita è occasionale. Il privato rilascia una ricevuta senza IVA, con i propri dati e il codice fiscale, e l'azienda la registra come documento d'acquisto.
Serve la marca da bollo sulla ricevuta di vendita?
Di regola sì, se l'importo supera € 77,47: si applica una marca da bollo da € 2 sull'originale. Sotto quella soglia non è dovuta.
Posso farmi pagare in contanti?
Sì, entro il limite di legge all'uso del contante, che cambia nel tempo. Un bonifico è comunque la prova di pagamento più sicura per entrambi.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 4 (presupposti dell'IVA)
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa art. 13 (imposta di bollo sulle ricevute)
- Codice civile, art. 1199 (quietanza)
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