Si può revocare l'avvocato in qualsiasi momento?
Sì. Il rapporto con l'avvocato si basa sulla fiducia e il cliente può recedere in ogni momento, anche senza motivo. Deve però pagare le spese sostenute e il compenso per l'attività già svolta (art. 2237 c.c.), al netto degli acconti versati. Il compenso si calcola in base agli accordi presi o, in mancanza, ai parametri ministeriali (D.M. 55/2014 e successive modifiche).
Documenti e nota spese
Il codice deontologico forense obbliga l'avvocato a restituire senza ritardo i documenti ricevuti dal cliente quando il mandato cessa; non può trattenerli per ottenere il pagamento del compenso. Può però conservarne copia.
Chiedi una nota dettagliata delle competenze: se ti sembra eccessiva, puoi contestarla per iscritto o chiedere un parere di congruità al Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Come inviarla
- Usa la PEC dell'avvocato, che trovi nel registro pubblico INI-PEC o sul sito del suo Ordine, oppure la raccomandata A/R.
- Conserva la ricevuta: dalla data di ricevimento decorrono gli effetti della revoca.
- In una causa in corso, il nuovo avvocato deposita la propria nomina nel fascicolo: concordate con lui i tempi, prima di inviare la revoca.
Domande frequenti
Si può revocare il mandato all'avvocato via email?
Un'email semplice è difficile da provare. Meglio la PEC, che ha valore di raccomandata, o la raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se revoco l'avvocato devo pagarlo lo stesso?
Sì, per l'attività svolta fino alla revoca e per le spese sostenute. Non devi invece pagare il compenso per l'attività non ancora svolta, salvo accordi diversi.
Revoca del mandato in una causa penale: cosa cambia?
Anche nel processo penale puoi revocare il difensore di fiducia in qualsiasi momento, ma senza un nuovo difensore di fiducia ti verrà nominato un difensore d'ufficio. Conviene nominare subito il nuovo avvocato, che deposita la nomina.
L'avvocato può trattenere i miei documenti se non pago?
No. Le norme deontologiche gli impongono di restituire i documenti del cliente; il compenso eventualmente dovuto si chiede con le vie ordinarie.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 2237 (recesso dal contratto d'opera intellettuale)
- Codice di procedura civile, art. 85 (revoca e rinuncia alla procura)
- Codice deontologico forense, art. 33 (restituzione di documenti)
- D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (parametri per i compensi degli avvocati)
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