Quando spetta l'aspettativa non retribuita
Nel settore privato non esiste una regola generale: sono i contratti collettivi a stabilire se e per quanto tempo si può chiedere l'aspettativa per motivi personali, con quali requisiti di anzianità e con quale preavviso. Alcuni casi sono però previsti dalla legge, tra cui:
- il congedo per gravi motivi familiari, fino a 2 anni nell'arco della vita lavorativa (art. 4, comma 2, della Legge 53/2000), con le regole del regolamento attuativo e del CCNL;
- l'aspettativa per chi ricopre cariche pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali e nazionali (art. 31 dello Statuto dei lavoratori);
- i congedi per la formazione (art. 5 della Legge 53/2000).
Nel pubblico impiego l'aspettativa è regolata dai contratti del comparto e dai regolamenti dell'ente, che spesso hanno un proprio modulo.
Cosa succede durante l'aspettativa
Il rapporto di lavoro resta in piedi ma è sospeso: non ricevi lo stipendio e, di regola, il periodo non conta ai fini dell'anzianità, della maturazione di ferie, tredicesima e TFR, salvo diverse previsioni del CCNL. Anche i contributi di solito non vengono versati: in alcuni casi si possono riscattare o versare volontariamente, verificalo con l'INPS o con un patronato.
Lavorare per un altro datore di lavoro durante l'aspettativa è un tema delicato: molti contratti lo vietano o lo subordinano a un'autorizzazione. Chiarisci prima per iscritto.
Domande frequenti
Il datore di lavoro può rifiutare l'aspettativa non retribuita?
Per motivi personali sì, a meno che il CCNL non preveda un vero diritto. Per i gravi motivi familiari il datore di lavoro deve rispondere entro i termini previsti dalla legge e dal CCNL e può negare o rinviare il congedo solo per ragioni organizzative motivate.
Quanto può durare l'aspettativa?
Lo stabilisce il contratto collettivo. Il congedo per gravi motivi familiari arriva al massimo a 2 anni, anche frazionati, nell'arco della vita lavorativa.
Durante l'aspettativa posso lavorare altrove?
Dipende dal CCNL e dagli accordi con il datore di lavoro: molti contratti lo escludono o richiedono un'autorizzazione. Resta comunque il dovere di non fare concorrenza al datore di lavoro (art. 2105 del Codice civile).
Riferimenti normativi
- Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 4 e 5 (congedi per gravi motivi familiari e per la formazione)
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 31 (aspettativa per cariche elettive e sindacali)
- Contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro
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