Quando il part time è un diritto e quando una priorità
Di regola il passaggio al part time richiede l'accordo del datore di lavoro, che può rifiutarlo per ragioni organizzative. Il D.Lgs. 81/2015 (art. 8) prevede però alcune eccezioni:
- diritto alla trasformazione per chi ha patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, accertate dalla commissione medica dell'ASL, con ritorno al tempo pieno su richiesta;
- priorità per chi assiste il coniuge, i figli o i genitori con queste patologie, o un familiare convivente con grave disabilità;
- priorità per chi ha un figlio convivente fino a 13 anni o un figlio convivente con disabilità grave;
- possibilità di chiedere, una sola volta, il part time al posto del congedo parentale, con riduzione d'orario non superiore al 50%.
Il contratto collettivo può prevedere ulteriori criteri, percentuali massime di part time in azienda e procedure: verificalo.
Cosa succede dopo la richiesta
Se il datore di lavoro accetta, la trasformazione deve risultare da un accordo scritto che indichi la durata della prestazione e la collocazione dell'orario (giorni, settimane, mesi). Lo stipendio, le ferie e i contributi si riducono in proporzione alle ore lavorate.
Il datore di lavoro non può importi il part time: il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce un giustificato motivo di licenziamento.
Domande frequenti
Il datore di lavoro può rifiutare il part time?
Sì, salvo i casi in cui la legge riconosce un diritto (gravi patologie del lavoratore) o il CCNL preveda condizioni diverse. Nei casi di priorità, se l'azienda assume o trasforma posti part time, deve prima considerare la tua richiesta.
Posso chiedere il part time dopo la maternità?
Sì. Hai la priorità finché il figlio convivente non compie 13 anni e, in alternativa al congedo parentale, puoi chiedere una sola volta il part time con riduzione d'orario non superiore al 50%.
Posso tornare al tempo pieno?
Se il part time è concordato per un periodo determinato, alla scadenza torni al tempo pieno. Se è a tempo indeterminato, il rientro va concordato con il datore di lavoro. In più la legge ti dà un diritto di precedenza: se il part time nasce dalla trasformazione di un tuo rapporto a tempo pieno, hai la precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o mansioni equivalenti (art. 8, comma 6, D.Lgs. 81/2015); il contratto collettivo può prevedere regole ulteriori.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 4-12 (lavoro a tempo parziale), in particolare art. 5 (forma) e art. 8 (trasformazione)
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