Disdetta o portabilità?
ho. Mobile vende soprattutto offerte per SIM. Se vuoi cambiare operatore e tenere il numero, non serve alcuna disdetta: chiedi la portabilità al nuovo operatore e la SIM ho. si chiude da sola quando il passaggio è completato. Se invii prima la disdetta, rischi di perdere il numero.
La disdetta serve quindi solo se vuoi chiudere definitivamente il numero, senza portarlo altrove.
Come inviare la richiesta
ho. Mobile gestisce gran parte dei servizi online, dall'area clienti e dall'app. Verifica lì se è disponibile la cessazione e qual è il recapito aggiornato per le comunicazioni scritte. La lettera firmata, inviata per PEC o raccomandata A/R, ti lascia la prova della richiesta se il rinnovo continua a essere addebitato.
Indica il numero di telefono e, se lo trovi, il codice ICCID stampato sulla SIM o sulla card che la conteneva: aiuta a identificare con certezza la linea.
Addebiti e credito residuo
Se il rinnovo mensile è addebitato su carta o conto, spunta la richiesta di interrompere gli addebiti. Per l'eventuale credito residuo indica l'IBAN su cui ricevere il rimborso.
Domande frequenti
Se non ricarico più la SIM ho. si disattiva da sola?
Le SIM inutilizzate vengono di solito disattivate dopo un lungo periodo senza ricariche né traffico, secondo le condizioni dell'operatore. Se però il rinnovo è addebitato su carta o conto, continuerà a essere pagato: in quel caso invia la disdetta.
Che rapporto c'è tra ho. Mobile e Vodafone?
ho. Mobile è un marchio dello stesso gruppo di Vodafone, ma ha un'organizzazione e un'assistenza proprie. Indirizza la disdetta a ho. Mobile, usando la ragione sociale riportata nel contratto.
Come chiudere la SIM ho. di una persona deceduta?
Spunta l'opzione per l'intestatario deceduto, inserisci i suoi dati e la data del decesso e allega il certificato di morte o una dichiarazione sostitutiva. Chiedi anche lo stop degli addebiti sulla carta collegata.
Riferimenti normativi
- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 1, comma 3, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)
- D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), artt. 52 e 56
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