Cosa dice la legge sul deposito cauzionale
Per gli affitti di abitazioni l'art. 11 della Legge 392/1978 stabilisce che il deposito cauzionale non può superare tre mensilità del canone e che produce interessi legali, che la norma prevede siano corrisposti all'inquilino alla fine di ogni anno. Nella pratica molti proprietari li riconoscono tutti insieme alla restituzione: l'importante è che siano pagati.
Una clausola che preveda una cauzione più alta, o che la dichiari infruttifera, è di regola considerata nulla per la parte contraria alla legge. Per le locazioni a uso diverso dall'abitazione (negozi, uffici) le regole possono essere diverse: verifica il contratto.
Come compilare la ricevuta
- Indica nome e codice fiscale di proprietario e inquilino e l'indirizzo dell'immobile.
- Riporta l'importo esatto e la modalità di pagamento: con bonifico o assegno la prova è più semplice.
- Se consegni le chiavi lo stesso giorno, spunta l'opzione: la ricevuta vale anche come verbale di consegna delle chiavi e la firma anche l'inquilino.
- Prepara due copie firmate, una per parte.
Marca da bollo
Le ricevute di somme superiori a € 77,47 sono di solito soggette a imposta di bollo da € 2, da applicare sull'originale consegnato a chi paga. Se il contratto è in cedolare secca, verifica con il tuo consulente se il bollo sia dovuto anche sulla ricevuta della cauzione: le indicazioni non sono sempre univoche.
Domande frequenti
Il deposito cauzionale è obbligatorio?
No. La legge fissa solo il limite massimo (tre mensilità per le abitazioni): se e quanto chiedere lo decidono le parti nel contratto.
Il deposito cauzionale matura interessi?
Sì: per le abitazioni produce interessi legali a favore dell'inquilino (art. 11 L. 392/1978). Il tasso degli interessi legali cambia ogni anno, quindi il calcolo va fatto anno per anno.
L'inquilino può usare la cauzione per pagare gli ultimi mesi di affitto?
Di regola no: la cauzione serve a garantire il proprietario fino alla riconsegna e non può essere trattenuta dall'inquilino al posto dei canoni, salvo accordo scritto con il proprietario.
Se pago la cauzione con bonifico serve comunque la ricevuta?
Il bonifico è già una prova del pagamento, ma la ricevuta firmata chiarisce a che titolo è stata versata la somma ed evita che venga confusa con un canone o con una caparra.
Riferimenti normativi
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 11 (deposito cauzionale)
- Codice civile, art. 1199 (diritto alla quietanza)
- D.P.R. 642/1972, Tariffa art. 13 (imposta di bollo)
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