Sollecito o messa in mora?
Il sollecito è un promemoria: il tono è cortese e lascia aperta la possibilità di una dimenticanza. Si usa quando vuoi essere pagato senza rovinare il rapporto con un cliente, un inquilino o un conoscente.
Se dopo uno o due solleciti il pagamento non arriva, il passo successivo è la lettera di diffida e messa in mora, più formale, che fissa un termine preciso e annuncia le vie legali. Anche un sollecito scritto che chiede il pagamento può però valere come costituzione in mora e interrompere la prescrizione (artt. 1219 e 2943 c.c.): conservane sempre una copia.
Come inviarlo
- Primo sollecito: va bene anche un'email, allegando il PDF firmato.
- Secondo sollecito: meglio PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, così puoi provare la data di ricevimento.
- Allega copia della fattura o del documento da cui nasce il credito.
Errori da evitare
Non usare toni minacciosi o offensivi e non contattare il debitore in modo insistente o davanti ad altre persone: rischi di passare dalla parte del torto. Indica sempre importo, riferimento e modalità di pagamento, così il debitore non ha scuse per rimandare.
Domande frequenti
Quanti solleciti bisogna mandare prima della messa in mora?
Nessuna legge lo impone. Di solito si invia un primo sollecito cortese e, se non arriva risposta, un secondo più fermo; poi si passa alla diffida e messa in mora.
Si possono chiedere gli interessi di mora con il sollecito?
Sì, se ti spettano. Tra imprese, e tra imprese e pubblica amministrazione, gli interessi di mora decorrono in genere dalla scadenza senza bisogno di richiesta (D.Lgs. 231/2002). Tra privati di solito decorrono dalla costituzione in mora. Per calcolarli conviene farsi aiutare da un professionista.
Il sollecito di pagamento via email ha valore?
Un'email semplice è difficile da provare in giudizio. Per un primo promemoria va bene; se vuoi un documento con data certa usa la PEC o la raccomandata A/R.
Posso inviare un sollecito per l'affitto non pagato?
Sì, selezionando «canone di affitto». Se la morosità continua, per lo sfratto serve un avvocato: il sollecito è comunque utile come prova di aver chiesto il pagamento.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 1219 (costituzione in mora)
- Codice civile, art. 2943 (interruzione della prescrizione)
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)
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